Condizioni generali di vendita e di fornitura di Carl Zeiss, Svizzera

Ogni fornitura è disciplinata dalle seguenti condizioni generali di vendita e di fornitura salvo diversamente convenuto per iscritto.

1. Offerta e conclusione del contratto
1. L'offerta del fornitore è vincolante, salvo diversamente convenuto per iscritto e fatta sempre eccezione per il venduto nell'intervallo di tempo. Gli ordini si intendono accettati quando confermati per iscritto dal fornitore. L'acquirente rimane comunque legato al suo ordine fino al ricevimento di una risposta vincolante da parte del fornitore, anche se questa è stata fornita solo oralmente.
2. Le modifiche di offerte/conferme d'ordine concordate oralmente si intendono valide solo in seguito al ricevimento di una conferma scritta del fornitore.
3. Tutte le nostre vendite si intendono concluse nel Cantone di Zurigo.

2. Documentazione
1. Disegni, raffigurazioni e dati relativi a pesi, misure, fabbisogno di energia ecc. sono vincolanti, solo se espressamente definiti tali e se ne viene fatto riferimento nel contratto, fatte salve eventuali migliorie tecniche e modifiche.
2. Il fornitore rimane titolare dei diritti di proprietà e d'autore sulla documentazione ceduta. Tali diritti non possono essere trasmessi a terzi, copiati o duplicati per la riproduzione o l'ingrandimento dell'oggetto della fornitura senza previa autorizzazione del fornitore e devono essere restituiti su richiesta e comunque in caso di mancato conferimento dell'ordine.

3. Volume della fornitura
Il contratto di acquisto o la conferma scritta dell'ordine sono determinanti per il volume e l'esecuzione della fornitura.

4. Riserva di modifica dei prezzi
I prezzi sono calcolati sulla base dei prezzi del fornitore, delle parità dei cambi, delle tasse d'importazione e delle imposte attualmente in vigore. In caso di variazioni a una o più di queste posizioni, il fornitore ha facoltà di adeguare i prezzi sia prima che dopo la conclusione del contratto. Viene fatto salvo il diritto di emettere una fattura successiva.

5. Condizioni di pagamento
1. Salvo diversamente pattuito le fatture sono esigibili al netto entro 30 giorni dalla data della fattura.
2. Eventuali trattenute del committente non concordate, in particolare detrazioni di somme da parte del committente non riconosciute dal fornitore, sono inammissibili.
3. I pagamenti devono essere corrisposti anche qualora la fornitura, il montaggio o la messa in esercizio subissero un ritardo imputabile al committente o, a fornitura avvenuta, siano necessari ulteriori interventi in garanzia.
4. Eventuali divergenze di opinione delle parti in merito all'interpretazione o all'adempimento del contratto non autorizzano a ritardare i pagamenti o a modificare le condizioni di pagamento.
5. Un pagamento oltre i termini previsti autorizza il fornitore ad esigere interessi di mora decorrenti dal termine di pagamento pattuito, senza dover inviare un formale sollecito e senza costituzione in mora. Il tasso di interesse corrisponde al tasso richiesto dalle grandi banche svizzere per i crediti di conto corrente senza copertura, aggiuntivi della commissione e comunque almeno pari al 5% annuo.
6. In caso di ritardo nel pagamento il fornitore ha diritto a pretendere il pagamento anticipato per i nuovi ordini, a fornire la merce in contrassegno, a trattenere forniture non ancora effettuate e a recedere dal contratto senza previa fissazione di una proroga e a reclamare eventuali ordini già eseguiti.
7. Qualora in seguito alla conclusione del contratto il fornitore venisse a conoscenza di difficoltà finanziarie dell'acquirente o di informazioni creditizie negative sull'acquirente, questi è autorizzato a chiedere garanzie o il pagamento anticipato. Se le suddette garanzie non vengono fornite entro i termini di legge, il fornitore ha diritto di recedere dal contratto.

6. Riservato dominio
1. L'oggetto della fornitura resta di proprietà del fornitore fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto comprensivo degli interessi e delle spese ai sensi dell'art. 715 e 716 del Codice Civile Svizzero.
2. Il committente è tenuto a comunicare senza indugio al fornitore eventuali cambi di indirizzo (professionale o anche privato per le persone fisiche); ed è tenuto ad effettuare a proprie spese la nuova registrazione del riservato dominio al relativo domicilio.
3. L'oggetto della vendita non può essere messo all'incanto, impegnato o trasferito fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto comprensivo degli interessi e delle spese salvo previa autorizzazione scritta del fornitore. Qualora il committente contravvenisse a detta disposizione, tutti i diritti che gli spettano nei confronti del nuovo acquirente vengono ceduti al fornitore.
4. Il committente è tenuto a pagare l'oggetto d'acquisto fino all'effettivo passaggio di proprietà e ad assicurarlo contro incendio, inondazioni, rottura e altri danni. I diritti delle rispettive polizze assicurative si intendono come ceduti al fornitore. Qualsivoglia danno all'oggetto d'acquisto deve essere comunicato al fornitore al più tardi entro otto giorni dal momento in cui si verifica.

7. Tempi di consegna
1. I tempi di consegna decorrono dallo stabilimento o dalla sede del fornitore e si calcolano dal momento in cui sussiste il completo accordo sull'ordine, sia presente la documentazione fornita dall'acquirente in base agli accordi, siano disponibili le autorizzazioni e sia stato versato l'acconto pattuito, ma almeno dal giorno della conferma dell'ordine.
2. I tempi di consegna indicati nel contratto si intendono sempre come non vincolanti. La mancata osservanza di questi non autorizza in nessun modo il committente a chiedere un risarcimento al fornitore per interruzione del ciclo produttivo, mancato guadagno o altri motivi. Il committente non ha alcun diritto di risolvere il contratto per ritardo della consegna.
3. I tempi di consegna si intendono rispettati quando la merce ha lasciato lo stabilimento o la nostra sede entro i termini di consegna oppure quando la merce viene messa a disposizione dell'acquirente.
4. Sono ammesse consegne parziali.

8. Passaggio del beneficio e del rischio
1. Il pericolo passa al committente al momento della conclusione dell'acquisto, ma al più tardi con la spedizione dallo stabilimento o dalla sede del fornitore, anche in caso di consegna in franchigia o qualora il fornitore dovesse fornire ulteriori prestazioni.
2. Qualora la spedizione dovesse subire un ritardo o essere resa impossibile per motivi che esulano dalla volontà del fornitore, lo stoccaggio della merce viene effettuato per conto e a rischio dell'acquirente. L'acquirente è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni necessarie.

9. Imballaggio e trasporto
1. In assenza di altro tipo di accordi l'imballaggio e il trasporto sono a discrezione del fornitore.
2. Eventuali reclami su danni, perdita e ritardi devono essere notificati all'ultimo vettore e al fornitore senza indugio. Il committente si assume la responsabilità per eventuali danni provocati dall'omissione delle formalità a tutela dei propri diritti.

10. Assicurazione
Il fornitore deve ottemperare agli obblighi di legge nei confronti dei suoi dipendenti relativamente a malattia, infortuni e responsabilità civile, mentre l'acquirente deve ottemperare agli obblighi nei confronti del proprio personale e di terzi relativamente ai lavori eseguiti da parte del fornitore compresi i lavori di prova.

11. Accettazione e adempimento
Vizi evidenti, forniture sbagliate o ammanchi devono essere immediatamente notificati per iscritto al fornitore, al più tardi però entro quattro settimane dal ricevimento della merce.

12. Garanzia
1. Il fornitore garantisce che la merce è esente da vizi del materiale e di fabbricazione. Se il committente segnala un simile vizio al fornitore entro i termini di garanzia (punto 2), il fornitore ha l'obbligo di eliminare tale vizio gratuitamente, a sua discrezione mediante riparazione o fornitura di merce esente da difetti. Il fornitore decide se la riparazione deve essere effettuata nel luogo di utilizzo della merce, in una delle sedi del fornitore in Svizzera o nello stabilimento del produttore. Qualora il fornitore decidesse di non effettuare la riparazione nel luogo di utilizzo, il committente deve trasportare ed imballare adeguatamente la merce difettosa e inviarla a proprie spese all'indirizzo indicato dal fornitore. Qualora il fornitore non fosse in grado di eliminare il difetto anche dopo la scadenza di un periodo di tolleranza adeguato richiesto per iscritto dal committente, quest'ultimo ha diritto di reclamare la somma versata contro la restituzione della merce.
2. Salvo diversamente convenuto, i termini di garanzia sono di 12 mesi. Se in aggiunta viene concordato anche il montaggio e la messa in esercizio, il termine inizia con la consegna. In ogni caso il termine si estingue alla decorrenza di quindici mesi dal passaggio del rischio.
3. Il committente deve segnalare senza indugio eventuali vizi comparsi a posteriori al fine di ridurre al minimo il danno.
4. Se il committente adempie ai propri obblighi contrattuali, il fornitore è tenuto ad eliminare i vizi. In particolare i pagamenti convenuti devono essere effettuati conformemente alle disposizioni, sebbene il committente possa trattenere i pagamenti solo in una quantità proporzionale ai difetti comparsi.
5. La garanzia non copre i difetti dovuti al naturale logorio (in particolare per i pezzi soggetti a usura) e all'uso improprio della merce. L'obbligo di garanzia decade qualora la merce venisse manomessa o riparata dal committente o da terze parti non autorizzate dal fornitore.
6. Per gli apparecchi di altri costruttori forniti insieme alla merce valgono le condizioni di garanzia del rispettivo produttore.
7. Per i software valgono le seguenti disposizioni: il fornitore garantisce la conformità del software venduto al committente con le specifiche di programma del fornitore, ammesso che il software sia stato installato sui sistemi del committente secondo le istruzioni del fornitore. Se i software, le interfacce ecc. vengono forniti al committente come prodotti di terzi, il fornitore non si assume in tal caso nessuna responsabilità e non rilascia alcuna garanzia. Si intendono difetti del software soggetti a garanzia solo quei difetti riproducibili in ogni momento. Il fornitore si impegna a correggere i difetti del software che non pregiudicano l'uso specificato nel contratto solo in maniera irrilevante, a sua scelta e a seconda dell'importanza del difetto attraverso l'installazione di una versione perfezionata del software o mediante la fornitura di istruzioni atte ad eliminare il difetto oppure ad evitarne le conseguenze. Il fornitore non garantisce che il software funzioni perfettamente in tutte la combinazioni scelte dal committente, ma non specificate dal fornitore
8. Sono escluse ulteriori pretese, indipendentemente che siano contrattuali o di legge, in particolare richieste di risarcimento per danni non incorsi alla merce stessa (danni causati da un vizio). Ciò non è valido qualora si sia obbligatoriamente responsabili per legge in casi di dolo, colpa grave o mancanza di caratteristiche assicurate.

13. Accettazione
1. Le prove di accettazione sono ammesse solo se concordate in anticipo. I costi sono a carico del committente.
2. Se il committente rinuncia ad una prova di accettazione concordata oppure è assente, la prova viene considerata dal fornitore come un'accettazione. Qualora le prove subissero dei ritardi per motivi indipendenti dal fornitore, tutti i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del committente. La merce viene in ogni caso considerata come accettata non appena il committente comincia ad usufruirne.
3. L'accettazione non può essere rifiutata per vizi irrilevanti, sebbene il committente sia comunque tenuto ad eliminarli.

14. Diritti sul software
Sui programmi, la relativa documentazione e i successivi aggiornamenti viene concesso al committente un diritto di usufrutto non esclusivo e non cedibile per l'utilizzo esclusivo in combinazione con la merce, per la quale il committente utilizza i programmi, la documentazione e i successivi aggiornamenti. Inoltre il committente non gode di alcun diritto sui programmi, la documentazione e i successivi aggiornamenti. In particolare il fornitore rimane titolare unico dei diritti d'autore. Il committente non cederà a terze parti - neppure ai propri stabilimenti- né copierà o duplicherà i suddetti programmi, documenti e successivi aggiornamenti senza la nostra autorizzazione scritta. I programmi sorgente vengono concessi solo sulla base di accordi scritti separati.

15. Foro competente, giurisdizione e diritto applicabile
1. Luogo di adempimento per la consegna, il pagamento e tutti gli altri obblighi reciproci risultanti dal contratto di acquisto/conferma d'ordine è Feldbach.
2. Competente per il giudizio dei rapporti giuridici esistenti fra le parti è il diritto svizzero.

16. Per qualsivoglia controversia fra le parti risultante dal presente contratto foro competente esclusivo è Feldbach.

Carl Zeiss Svizzera AG